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FUOCHI D’ARTIFICIO NOTTURNI PER FESTEGGIAMENTI PRIVATI: MA VERAMENTE POSSONO FARLO? L'Avvocato risponde 

FUOCHI D’ARTIFICIO NOTTURNI PER FESTEGGIAMENTI PRIVATI: MA VERAMENTE POSSONO FARLO?

L’utilizzo dei fuochi d’artificio in occasione di feste private, soprattutto notturne, è un tema che intreccia norme di sicurezza, ordine pubblico e tutela della quiete. Non si tratta di un terreno “libero”: il Codice penale, le leggi speciali e la giurisprudenza della Corte di Cassazione fissano paletti ben precisi.

I fuochi pirotecnici rientrano nella disciplina delle armi e degli esplosivi (T.U.L.P.S., R.D. 773/1931 e successive modifiche), con classificazioni che distinguono i prodotti destinati a uso professionale da quelli di libera vendita.
Chi intende organizzare uno spettacolo pirotecnico deve ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza (generalmente la Prefettura o, nei casi più semplici, il Sindaco tramite la Polizia locale).
La mancanza di titolo autorizzativo espone a sanzioni penali e amministrative.

Il codice penale prevede reati connessi all’uso improprio di esplosivi e ordigni pirotecnici. L’art. 703 c.p. punisce chi accende fuochi d’artificio in un luogo abitato senza la licenza dell’Autorità, con arresto fino a un mese o ammenda fino a 206 euro.
Se dall’accensione derivano lesioni o pericolo per la sicurezza pubblica, possono configurarsi fattispecie più gravi, come lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o disastro colposo (art. 449 c.p.).

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che i fuochi pirotecnici, anche se commercializzati come “di libera vendita”, non possono essere utilizzati senza considerare il contesto.
Ad esempio, è stato ribadito che l’accensione in spazi privati ma contigui a luoghi pubblici integra comunque la violazione dell’art. 703 c.p., perché l’interesse protetto è la sicurezza collettiva, non solo quella dei presenti all’evento.
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato come l’uso notturno comporti un aggravio in termini di disturbo alla quiete pubblica, con possibile applicazione anche dell’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

Organizzare fuochi d’artificio per feste private non è vietato in assoluto, ma richiede attenzione scrupolosa: occorre verificare se il prodotto è soggetto ad autorizzazione, chiedere i permessi all’autorità competente e rispettare orari e misure di sicurezza.
Ignorare tali regole espone non solo a sanzioni, ma anche a responsabilità penali personali.
La Cassazione, negli anni, ha reso chiaro che la sfera privata non giustifica comportamenti che incidono sulla sicurezza e sulla quiete della collettività.

Questo argomento venne reso di pubblico dominio nel film “32 Dicembre” di Luciano De Crescenzo, che sensibilizzo’ l’opinione pubblica sulla normativa specifica, forse meglio di qualunque simposio professionale.

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